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CONTRATTAZIONE
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Link alla contrattazione provinciale
La contrattazione collettiva è quel rapporto tra sindacati dei lavoratori e confederazioni dei datori di lavoro (spesso con il Governo che fa da promotore e/o arbitro) dal quale scaturiscono degli accordi autonomi (chiamati contratti collettivi di lavoro) con cui si stabiliscono i parametri e le regole fondamentali cui dovranno attenersi i contratti di lavoro individuali.
Soggetti della contrattazione collettiva
I soggetti della contrattazione collettiva sono da una parte il sindacato locale o nazionale; dall'altra il singolo datore di lavoro o una confederazione nazionale.
Contenuti
I contenuti sono di due tipi: vi è una parte normativa che riguarda gli aspetti retributivi e le regole fondamentali da applicarsi ai singoli rapporti di lavoro (ferie, permessi, malattia, ecc.); una seconda parte riguarda invece i cosiddetti aspetti obbligatori, cioè detta la disciplina dei rapporti tra le parti collettive.
Evoluzione storica
In epoca fascista vi era una contrattazione collettiva di tipo corporativista, in cui ogni categoria di lavoratori aveva un proprio sindacato, ma gli accordi erano pressoché stabiliti dallo Stato, il quale pretendeva il massimo della produzione a scapito sia del lavoratore che del datore di lavoro, dato che vi era il principio del bene principale dell'economia di stato.
Con la costituzione (1948) l'attività sindacale viene riconosciuta come libera e indipendente, e con personalità giuridica qualora il sindacato sia registrato (cosa, ad oggi, non ancora avvenuta) oltre che gli effetti della contrattazione collettiva vengono resi effettivi erga omnes (verso tutti).
Il contratto collettivo riceve forza di legge, vincolante per tutti i datori e prestatori di lavoro sottoscriventi. L'accrdo si estende anche a quanti, datori e lavoratori, risultino non iscritti alle associazioni firmataria o ad alcuna forma di rappresentanza.
Avendo forza di legge, opera diversamente dai contratti e patti fra privati: non contempla un diritto di recesso alle parti contraenti, esercitabile nel preavviso e con le eventuali penali che un contratto può prevedere. Dopo la firma, è vincolante fino al successivo rinnovo.
Rispetto ad una legge ordinaria, non ha potere abrogativo nei confronti di altri atti legislativi. Per cui è tenuto a non creare contrasti di giurisprudenza con le leggi vigenti al momento della stipula, a pena di inefficacia.
Derogabilità del contratto collettivo
Il contratto collettivo è solo una delle fonti che regola il rapporto di lavoro. Data la sua natura negoziale, è ovviamente subordinato alla legge, rispetto alla quale può derogare solo in senso più favorevole al lavoratore. La regola generale è nel senso che la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al CCNL, il CCNL rispetto alla legge) possa derogare a quella superiore solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità in peius). Se tra le fonti non sussiste un rapporto di gerarchia (es. rapporto tra contratti collettivi, anche di diverso livello), il contrasto si risolve secondo il criterio della successione temporale, in quanto un contratto collettivo successivo può sicuramente derogare, anche in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina collettiva previgente.
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News
mag 9, 2023
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Convegno del 5 maggio 2023 - Vasto (CH) alle ore 10.00 presso la sala Convegni di Palazzo D’Avalos in P.za Lucio Valerio Pudente per il seguente convegno:
CONOSCERE LA STORIA PER CAPIRE IL PRESENTE E PROGETTARE IL FUTURO
Parteciperanno gli studenti di 5^ del liceo Classico, così metteremo insieme i saperi dell'Università con i Professori Fabrizio Nocera e Giovanni Cerchia e di Adolfo Pepe della Fondazione di Vittorio, i giovani, gli operai, i compagni dell'ANPI, il Sindacato con il Segretario Generale della FILLEA Alessandro Genovesi e il Segretario Generale della CGIL Abruzzo Molise Carmine Ranieri.